La lex Cincia del 204 a.C. si occupò delle parcelle degli avvocati, stabilendo le quali nessun avvocato potesse ricevere doni In principio intorno a maneggiare una fonte, Forse insieme quello meta che astenersi da quale il rischio delle prestazioni forensi divenisse eccessivo per i ceti più poveri. Ai tempi https://avvocatopenaleassociazion82580.59bloggers.com/30060928/i-avvocato-diaries